Pillole Fiscali – novità fiscali 2017

Quest’anno fiscale 2017 è ricco di novità che ci vengono fornite sia dalla Legge di Bilancio - L. 232/16 - G.U. 287/2016 e da quella sulla manovra fiscale e non ultima il Decreto Milleproroghe.

Analizziamo brevemente ma in maniera esaustiva la sintesi delle disposizioni afferenti il cittadino/professionista Medico, e cioè:

  • Articolo 1 c. 40 - per l’anno 2017 il canone Rai è addebitato in bolletta utenza elettrica e sarà di € 90,00.
  • Articolo 1 c. 42 - non vi saranno variazioni di aliquote per l’anno 2017 sia per i tributi regionali che per quelli comunali.
  • Articolo 1 c. 166/186 - in via più che mai sperimentale dal 01/05/2017 al 31/12/2018 l’anticipo finanziario per la pensione APE - prestito erogato da una banca con garanzia assicurativa ad un soggetto in possesso di specifici requisiti con restituzione di rate mensili per un periodo massimo di 20 anni.
  • Articolo 4 - emissione Fattura/Parcella tra Professionisti.
  • Articolo 7 bis - sono aboliti gli studi di settore per il periodo in corso al 31/12/2017 che sono sostituiti da “indici sintetici di affidabilità fiscale”.
  • Articolo 7 quater c. 1 - eliminata la presunzione di prestazione resa per i lavoratori autonomi per i prelievi di denaro superiori a Euro 1.000,00 al giorno ma comunque entro Euro 5.000,00 mensili.
  • Articolo 7 Quater c. 5 - per il Professionista non risultano essere compensi tassati le spese alberghiere/alimenti/bevande/viaggio/trasporto sostenute per il cliente nel caso di specifiche prestazioni rese.
  • Articolo 7 Quater c. 14/15 - quest’anno deve essere consegnato il modello “CU” -
    Certificazione Unica al Professionista Medico/Dipendente, Pensionato che certifichi il reddito percepito dal quale si evidenzia sia la base imponibile fiscale/gli oneri previdenziali/eventuali trattenute che siano oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi. Anche i contribuenti forfettari/minimi dovranno avere il reddito certificato anche se non ci sono state trattenute erariali/ritenute d’acconto codice 1040. La CU dovrà essere inviata entro il 31 marzo al percettore
    mentre entro il 7 marzo all’Agenzia delle Entrate.
  • Articolo 7 quater c.16/18 - anche l’Agenzia delle Entrate va in ferie dal 01/08 al 04/09 e non invierà nessuna richiesta di informazioni o documenti.
  • Articolo 7 quater c. 23 - nella dichiarazione dei redditi 2016 non devono essere inseriti i beni immobili tenuti all’estero qualora non vi sono state nell’anno fiscale variazioni.
  • Articolo 7 quater c. 31 - coloro i quali non siano titolari di Partita Iva ma siano Medici dipendenti/pensionati, possono pagare le imposte di nuovo con il modello F24 cartaceo.
  • Articolo 7 quater c. 45 - nessuna sanzione per mancata presentazione di cessazione di attività professionale.
  • Articolo 7 quater - l’Agenzia delle Entrate cesserà d’ufficio le Partita Iva inattive da più di tre anni per il professionista senza nessun addebito di spese.

Altra novità importante afferisce per quest’anno alla dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2016.
Da quest’anno è stata abolita la Comunicazione Dati Iva per l’anno fiscale 2016 ma è stata
anticipata la Dichiarazione Iva 2016 al 28/02/2017. Il Professionista Medico deve entro il 28/02/2017 predisporre ed inviare telematicamente la Dichiarazione Iva ovviamente se ha emesso parcelle con Iva, ad esempio in caso di didattica, riconoscimento cause di servizio, certificazione medico-legale, reverse charge.

Qualora il saldo del Dichiarativo Iva al 31/12/2016 presenti un debito d’imposta, il modello F24 dovrà essere pagato telematicamente entro e non oltre il 16/03/2017 ma si potrà anche addizionare ai debiti erariali scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, dilazionando il tutto in maniera rateale.

Dal prossimo anno e cioè Dichiarazione Iva 2017, si dovrà predisporre ed inviare entro e non oltre il 30/04/2018.

Dall’anno fiscale 2017 il Professionista Medico, qualora sia soggetto passivo Iva, dovrà
comunicare al Fisco, con cadenza trimestrale, sia i dati afferenti le parcelle emesse che le fatture ricevute, oltre alle ormai note liquidazioni periodiche Iva, con quattro comunicazioni.

Ma dal 2017 vi è stata un abrogazione di un altro adempimento fiscale e cioè dell’elenco clienti e fornitori, cosiddetto “Spesometro”.
Questo nuovo adempimento è stato previsto dalla conversione in Legge del D.L. 193/2016 che ha introdotto e modificato vari adempimenti fiscali.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito con la Circolare 1/E del 07/02/2017 tanto è vero le scadenze iniziali per l’invio trimestrale erano entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e cioè:
- 31/05 Comunicazione Dati Iva 1° Trimestre 2017;
- 16/09 Comunicazione Dati Iva 2° Trimestre 2017;
- 30/11 Comunicazione Dati Iva 3° Trimestre 2017;
- 28/02 Comunicazione Dati Iva 4° Trimestre 2017
Le scadenze per l’anno fiscale 2017 saranno accorpate così:
- 16/09 Comunicazione Dati Iva 1° Semestre 2017;
- 28/02 Comunicazione Dati Iva 2° Semestre 2017
Mentre per l’anno 2018 il tutto resterà invariato come da normativa vigente.

Le Comunicazioni Dati Iva dovranno essere inviate anche con liquidazione con eccedenza in Credito Iva; sono ad oggi esclusi dalla trasmissione dei Dati Iva:
- i produttori agricoli in zone montane;
- i contribuenti in regime forfettario;
- i contribuenti in regime ex minimo;
- le amministrazioni pubbliche.

Nel nuovo Spesometro 2017 non potranno più essere comunicate/registrate le parcelle/fatture emesse con un documento di riepilogo contabile per un importo inferiore a Euro 300,00 ma dovranno essere comunicate in maniera singola come già per il passato; la famosa scheda carburante non dovrà essere inviata.

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