Pillola Fiscale n. 07/2016

Finalmente la tanto attesa sentenza da parte della "Corte di Cassazione a Sezioni Unite" è arrivata. La Corte ha pronunciato che il Professionista che si avvale di un solo Dipendente che espleta mansioni di segreteria e cioè meramente esecutive non è obbligato al versamento dell'Imposta IRAP.

La sentenza n. 9451/16 del 10/05/2016 a Sezioni Unite dà maggiore forza alla richiesta di Rimborso per l'imposta versata ad oggi. Il Libero Professionista autonomo, Medico, ha maggiore certezza e può attivare, senza ombra di dubbio, ad oggi, la procedura di richiesta di rimborso per i versamenti effettuati attraverso il modello F24 e relativa dichiarazione IRAP, per i quarantotto mesi antecedenti la richiesta.

Si auspica alla luce di detta sentenza, che L'Agenzia dell'Entrate a semplice domanda di rimborso conceda il tutto, senza ingolfare ancora di più le "Commissioni Tributarie di I e II grado" e che qualora siano stati versati il primo e secondo acconto Irap, impartisca ad horas riscontri per poter compensare questo nuovo credito con il Dichiarativo 2016 Redditi 2015.

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