Il Decreto Legge n. 50/2017 attraverso l’articolo 3, ha introdotto l’obbligo, a datare dal 24/04/2017, per i titolari di Partita Iva che il pagamento del modello F24, qualora vi sia una somma oggetto di compensazione, dovrà essere presentato solo ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure delegando un intermediario abilitato.
Dette compensazioni, ovvero crediti, sono applicabili sia sulle Imposte sui Redditi (Irpef – Addizionale Regionale – Addizionale Comunale – Irap – Cedolare Secca), sia sulle Ritenute (cod. 1040), sia sui Contributi Previdenziali (1001 – Bonus Renzi – DM10 – Inps).
Inoltre qualora la compensazione sia superiore a € 5.000,00 ci dovrà essere l’apposizione del visto di conformità.
Il tutto sarà già da applicare da Martedì 16 c.m. previo accreditamento presso il sito dell’Agenzia delle Entrate tramite “Fisco on Line” con le applicazioni F24 WEB, F24 On Line – F24 Cumulativo, oppure ci si potrà rivolgere ad un Professionista abilitato, dandone mandato ed autorizzandolo sino a revoca scritta ad effettuare l’inoltro dei modelli F24 con compensazioni di credito.
