Lo Statuto

Articolo 1
Denominazione

E' costituita l'associazione medica nazionale denominata “Associazione Geriatri Extraospedalieri” (AGE).

Articolo 2
Sede

L'Associazione ha sede legale in Napoli alla Piazza Teatro San Ferdinando 24.

Articolo 3
Iscrizione, Soci, Incompatibilità, Decadenza

Possono iscriversi all'associazione i Medici specialisti in Geriatria residenti nel territorio nazionale e che esercitano, abitualmente, l'attività professionale presso strutture ambulatoriali pubbliche del S.S.N. o presso ambulatori esterni privati o comunque accreditati.

Gli associati sono distinti in:

Soci fondatori : Geriatri che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione.

Soci ordinari : Geriatri che hanno ottenuto l'iscrizione impegnandosi a sostenere l'Associazione e a partecipare alle sue iniziative. Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ad autotassarsi in caso di necessità. Ad essi è riconosciuto il diritto di voto.

Soci onorari : Persone, Enti o Organismi che hanno contribuito al miglioramento ed al maggior prestigio dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non possono esercitare il diritto di voto.

Soci Sostenitori : Persone fisiche ed enti che versano annualmente un contributo all'AGE di entità fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. I “sostenitori” riceveranno le pubblicazioni dell'AGE, parteciperanno a tutte le manifestazioni organizzate dall'AGE con le stesse agevolazioni dei soci, ma non rivestono lo stato di “socio” e quindi non potranno partecipare all'assemblea dei soci e non avranno diritto di voto né potranno ricoprire le cariche istituzionali dell'AGE.

L'Associazione è aperta anche all'adesione di:

Geriatri aderenti : Geriatri ambulatoriali che si dichiarano disponibili a partecipare alle iniziative dell'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto, né sono eleggibili all'interno dell'organo direttivo o di controllo dell'Associazione. Il Geriatra aderente può, in qualsiasi momento, richiedere l'iscrizione a socio ordinario ed esercitarne contestualmente diritti e doveri.

Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate, su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo e con l'approvazione dei 2/3 dello stesso. Verranno istituite delle sedi di riferimento regionali se il numero di Geriatri supererà in loco le 7 (sette) unità. Ogni sede avrà una propria autonomia economica garantita dal 60% delle quote dei propri soci versata a fine anno dalla sede nazionale a fronte di verifica e relazione della Segreteria Nazionale e del Tesoriere sulla regolarità delle iscrizioni dell'avvenuto pagamento delle quote. Le richieste di iscrizione all'Associazione vanno esclusivamente indirizzate alla Segreteria Nazionale e ratificate dal Consiglio direttivo Nazionale. In ogni sede regionale saranno democraticamente eletti in loco ed avranno durata in carica di tre anni un Presidente, un Vicepresidente , un Tesoriere, un Segretario, un responsabile Scientifico. Tra le varie sedi regionali si costituirà un rapporto di mutua e collegiale collaborazione al di fuori di vincoli di preminenza. Le Sezioni regionali curano i rapporti con gli Enti locali e promuovono lo sviluppo della Geriatria nelle rispettive Regioni. Tutte le iniziative a carattere scientifico o politico devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. E' prevista la possibilità che l'Associazione eroghi contributi alle sezioni regionali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale sarà scelto democraticamente dai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si incontrerà almeno una volta l'anno per promuovere iniziative sia locali che nazionali.

Socio collaboratore: tutti i medici, le figure professionali non mediche , gli enti e le associazioni che, come cultori della disciplina geriatrica, e quali ospiti graditi, si dichiarano disponibili a collaborare con l'AGE. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa, non hanno diritto di voto né sono eleggibili

E' compatibile l'iscrizione di Geriatri che esercitano istituzionalmente attività ospedaliera presso strutture pubbliche, private o universitarie, come soci collaboratori.

Non è incompatibile la contemporanea appartenenza ad altre associazioni di categoria. L'Associato potrà essere decaduto, su delibera del Consiglio Direttivo, per uno dei seguenti motivi:

- moroso da due anni con il versamento della quota sociale, se socio ordinario;
- sopravvenuta incompatibilità;
- indegnità o attività in contrasto con gli scopi dell'AGE.

Per ogni contenzioso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio è inappellabile.

Articolo 4
Scopi e Finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro, sono escluse finalità sindacali e si prefigge i seguenti obiettivi:

1. Stimolare l'aggiornamento dottrinale, tecnologico e strumentale dei propri Associati promuovendo la realizzazione di tavole rotonde, incontri, convegni o congressi sullo specifico tema della geriatria territoriale.

2. Realizzare iniziative di educazione sanitaria e di ricerca epidemiologica, anche in collaborazione con strutture universitarie o ospedaliere.

3. Favorire a livello medico la diffusione delle nuove conoscenze geriatriche attraverso incontri che coinvolgono altri specialisti e/o medici di medicina generale.

4. Potenziare iniziative favorenti l'interesse e la realizzazione dei programmi di prevenzione e riabilitazione in campo geriatrico.

5. Pubblicare un periodico culturale e di vita associativa da inviare gratuitamente agli Associati in tutto il territorio nazionale.

6. Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche

7. Elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.

8. Promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

Articolo 5
Finanziamento, Patrimonio e Gestione

L'Associazione è sostenuta da un fondo patrimoniale costituito da:

1. quote associative;
2. contributi o donazioni di Enti, Persone fisiche o giuridiche;
3. beni strumentali acquistati dall'Associazione.

Tale patrimonio dovrà essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Nessun socio può pretendere parte del patrimonio dell'Associazione. In caso di morte di un socio, gli eredi non potranno rivendicare alcun diritto. Le somme possedute devono essere depositate, a nome dell'Associazione, presso istituti bancari. Il Tesoriere, su espresso mandato del Consiglio Direttivo, avrà la facoltà di firma e di prelevamento, unitariamente al Presidente in maniera congiunta o disgiunta.

E' prevista la possibilità di finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, con verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto contabile, costituito dal consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, predisposto dal Tesoriere, controfirmato dal Presidente e corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, va sottoposta all'approvazione dell'Assemblea plenaria che si terrà nel primo semestre successivo.

Articolo 6
Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Plenaria
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Scientifico
- Il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea è il massimo organo dell'Associazione. Possono parteciparvi, con diritto di voto, tutti i soci ordinari di cui all'art. 3 del presente Statuto, se in regola con i versamenti delle quote associative dell'anno precedente e di quello in corso.

Essa viene convocata almeno una volta l'anno mediante comunicazione del Presidente da inviare ai soci almeno venti giorni prima della data prevista per l'adunanza. L'Assemblea Plenaria delibera su tutto quanto è considerato utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed, in particolare:

1. Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;

2. Approva il rendiconto contabile annuale;

3. Approva eventuali modifiche e/o integrazioni dello Statuto quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo;

4. Decide sulle controversie insorte all'interno del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Plenaria deve essere convocata dal Presidente quando ne è fatta esplicita richiesta da almeno 1/3 dei soci ordinari o quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. Essa è presieduta dal Presidente. Sarà nominato segretario della seduta il più giovane socio ordinario presente.

L'Assemblea plenaria è validamente costituita quando sono presenti almeno il 51 per cento dei soci ordinari aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti con voto palese o, se richiesto almeno dalla metà dei votanti, con votazione a scrutinio segreto. Per le elezioni degli organi statutari le liste, o la lista, dei candidati devono essere depositate in presidenza almeno sette giorni prima delle votazioni. Esse dovranno contenere gli undici nominativi da eleggere per il Consiglio Direttivo e cinque nominativi sia per il Collegio dei Revisori dei conti che per quello dei Probiviri. L'Associato eletto che si assenta per più di tre volte consecutive dalla riunione degli organi statutari, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto. Il socio eletto dimissionario o decaduto, sarà sostituito su delibera del Consiglio Direttivo da un altro socio ordinario (primo dei non eletti) che manterrà la carica sino alla prossima adunanza dell'Assemblea plenaria, che potrà ratificare la nomina effettuata dal Consiglio Direttivo o provvedere ad una nuova e diversa elezione in sostituzione del socio decaduto o dimissionario.

Gli organi statutari durano in carica tre anni. I soci eletti potranno essere riconfermati nella stessa carica. La prima elezione ordinaria si svolgerà nel mese di dicembre dell'anno di costituzione dell'Associazione. Fino a tale data l'Associazione sarà retta, nell'intento di consentire la realizzazione di un' adeguata organizzazione sociale, da un Consiglio Direttivo, da un Comitato Scientifico, da un Collegio dei Revisori e da un Collegio dei Probiviri, nominati dall'Assemblea Plenaria costituente.

Il Consiglio Direttivo è composto di undici componenti di cui almeno sei scelti fra i soci fondatori e gli altri membri eletti dall'Assemblea Plenaria.

Il Past-President partecipa di diritto ai lavori del Consiglio ed ha facoltà di voto. E' l'organo direttivo ed amministrativo dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione non devoluti per legge o Statuto all'Assemblea Plenaria. E' convocato dal Presidente, anche a mezzo telefono, presso la sede sociale o altro luogo concordato. E' validamente costituito quando risultano presenti almeno sei componenti. Delibera a maggioranza dei presenti. Immediatamente dopo la propria elezione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere e del Responsabile scientifico. I restanti Consiglieri, su proposta del Presidente, potranno ricevere l'attribuzione di deleghe specifiche. Tutte le cariche sociali non sono retribuite. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea plenaria. Nei casi di necessità può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce con tutti i poteri in caso di sua assenza.

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione dell'Associazione, richiederà il Codice Fiscale e provvederà alla predisposizione dei libri civili e fiscali obbligatori per l'associazione stessa, è responsabile della tenuta dei registri contabili e predispone il conto consuntivo ed il preventivo annuale.

Il Segretario redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e riceve le richieste di iscrizione dei soci ed è garante della gestione amministrativa.

La domanda d'iscrizione all'Associazione, corredata dei dati richiesti (requisiti, conoscenza dello statuto ed impiego dello stesso) va inoltrata alla segreteria nazionale che provvederà a rimetterla al Consiglio Direttivo per la necessaria accettazione.

Il Responsabile scientifico ha il compito di organizzare corsi di aggiornamento, tavole rotonde, convegni, congressi, studi scientifici e tutto ciò che riguarda l'educazione sanitaria, nonché presiede il Comitato Scientifico.

Il Tesoriere provvederà, su delibera del Consiglio Direttivo, ad effettuare, nel rispetto della normativa civile e fiscale vigente, al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad incontri, convegni o rappresentanza per l'espletamento di compiti istituzionali, nonché all'acquisto di tutto ciò che necessita per l'esercizio delle funzioni.

Su espresso ed insindacabile deliberato del Consiglio Direttivo, il Segretario organizzerà, a spese dell'Associazione, la partecipazione di uno o più soci a corsi di aggiornamento o convegni di pertinenza geriatrica.

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto di cinque soci eletti dall'Assemblea plenaria, tre membri effettivi più due supplenti, effettua il controllo della contabilità generale. Elegge nel suo seno un Presidente e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri, composto anch'esso di cinque soci eletti dall'Assemblea plenaria, tre membri effettivi più due supplenti, ha potere decisionale in tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Il Collegio deciderà a maggioranza e giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il Comitato Scientifico, composto di tre membri eletti fra tutti i soci, dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed ha il compito di organizzare studi di ricerca epidemiologica, corsi di aggiornamento dottrinale, tecnologico e strumentale per i propri associati nonché tavole rotonde, convegni e congressi nazionali ed ogni cosa possa servire all'apprendimento delle nuove conoscenze geriatriche.
Esso può avvalersi della collaborazione eventuale di un illustre specialista, anche di altre branche, per il periodo di un anno, rinnovabile.

Articolo 7
Durata, Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento è possibile con delibera assembleare adottata, anche con delega, da un numero che rappresenti almeno i due terzi dei soci ordinari. Nel caso di delibera di scioglimento, l'Assemblea Plenaria provvederà alla nomina di un liquidatore scelto tra i soci ordinari. Questi, completata la fase di liquidazione, provvederà a versare eventuali somme residue a beneficio dell'Associazione Nazionale Orfani dei Medici. Eventuali somme necessarie alla copertura dei saldi passivi di liquidazione saranno ripartite in ugual misura tra i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

Articolo 8
Rinvio a norma di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia espressamente alla disciplina civilistica vigente.